Art. 129.
(Sorveglianza sanitaria).

      1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità, i lavoratori

 

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esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 23.
      2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

          a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;

          b) periodicamente, con periodicità fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

          c) all'atto della cessazione dell'attività comportante esposizione e, qualora si tratti di agenti con effetti a lungo termine, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;

          d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell'esposizione. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

      3. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, individua i lavoratori per i quali sono necessarie, anche per motivi individuali, misure speciali di protezione, fra le quali la messa a disposizione di vaccini efficaci, da somministrare da parte del medico competente, previa informazione sui vantaggi e sugli inconvenienti sia della vaccinazione sia della non vaccinazione.
      4. Nel caso in cui dalla sorveglianza sanitaria si evidenzi in un lavoratore l'esistenza di anomalie imputabili all'esposizione ad agenti biologici, il medico competente valuta l'opportunità di estendere la sorveglianza agli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo e ne informa il datore di lavoro.
      5. Nel caso di cui al comma 4 il datore di lavoro:

          a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi di cui all'articolo 120;

          b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o per ridurre i rischi;

 

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          c) tiene conto del parere del medico competente ai fini dell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o per ridurre il rischio;

          d) dispone che sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subìto un'esposizione simile, su indicazione del medico competente.